Una nuova direttiva dell’Unione Europea, resa operativa con il Decreto Legislativo n. 18 del 23/02/2023, impone obblighi costosi, responsabilità e oneri burocratici per l’uso dell’acqua.
La direttiva è una norma del 2020 preceduta da atti preparatori che risalgono ameno a 6 anni fa.
Come al solito il governo italiano aspetta l’ultimo momento per attuarla con un provvedimento che presenta parecchie criticità
Il principio ispiratore è condivisibile: avere acqua potabile idonea e non inquinata, evitare perdite di acqua che nei nostri acquedotti si aggirano al 50%.
Il decreto legislativo impone però degli obblighi che sono rivolti ai consumatori finali e sono di difficile adempimento e oltretutto per le violazioni sono previste sanzioni pesanti.
L’ente che fornisce l’acqua (A2A, Acque Bresciane, Uniacque, Era ecc.) è responsabili degli adempimenti sulla purezza dell’acqua e delle perdite sino al punto di installazione del suo contatore.
La responsabilità per proprietari e amministratori.
Dal punto di consegna (contatore normalmente fronte strada) la responsabilità della qualità dell’acqua e delle perdite occulte è in carico ai consumatori (proprietari o condomini). La responsabilità dopo il punto di consegna (contatore dell’ente), passa al proprietario, all’amministratore condominiale o a qualsiasi soggetto che sia titolare del sistema idro-potabile di distribuzione interno.
Si rende quindi necessario individuare il punto in cui l’acquedotto cessa di essere di proprietà del gestore esterno e diviene di proprietà del gestore interno (proprietario, condominio).
La parte degli obblighi che riguardano il gestore interno (proprietari, amministratori di condominio ecc.) sono elencati nell’art. 9 del decreto legislativo: <<Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni>>.
L’amministratore condominiale o il proprietario o altro soggetto titolare del sistema interno hanno l’obbligo, sanzionato con pesantemente, di effettuare una valutazione e gestione del rischio della qualità dell’acqua e dei sistemi di distribuzione idrica <<adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi>>.
La valutazione dei rischi non è libera, ma dovrà rispettare i criteri delle << Linee Guida della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32>>.
Le sanzioni per la violazione degli obblighi
Il decreto legislativo 18/23 all’art. 23 prevede per le violazioni commesse una pena pecuniaria da 5 mila a 30 mila euro da applicarsi anche responsabili interni della gestione acquedotto quindi a proprietari, amministratori condominiali ecc..
Alcuni enti di gestione della rete idrica hanno cercato di trasformare, illegittimamente, i contratti individuali con i singoli utenti negli edifici con più unità immobiliari in contratti con un unico contatore fronte strada. Così facendo scaricano i costi di lettura, fatturazione, responsabilità della qualità dell’acqua e delle perdite occulte sulle collettività condominiale a cui si fa carico in solidarietà delle morosità individuali.
Gli amministratori di condominio debbono rifiutare la installazione di contatori unici là dove esistono dei contatori individuali con contratti tra l’ente gestore e il singolo proprietario.
Una particolare attenzione dovrà essere posta là dove all’interno degli edifici esistono a monte della distribuzione filtri, sistemi di addolcimento delle acque o vasche di riserva idrica.
In molti edifici condominiali ci sono serbatoi di accumulo dell’acqua potabile, serbatoi che con la crisi idrica diventeranno sempre più comuni. Sono elementi di maggiore criticità insieme decalcificatori, filtri e serbatoi di accumulo di acqua calda per uso domestico.
E’ evidente che come sempre nasceranno apposite società che si offriranno di predisporre i piani di sicurezza e le analisi.
La cosa più sensata, e questo il governo poteva e doveva farlo, era di imporre tutti questi adempimenti all’unico soggetto tecnicamente competente a farlo: l’ente gestore.
Si è scelta la strada sbagliata magari additando alla cattiva Europa la responsabilità di un onere che poteva essere adempiuto con un modestissimo sforzo e con maggiore puntualità ed efficienza dal gestore.
Nei prossimi giorni Appc (Associazione Piccoli Proprietari Case) aprirà un confronto con gli enti gestori per concordare con loro come possano farsi carico anche degli obblighi delle singole utenze.
Presidente nazionale APPC
Vincenzo Vecchio
Domande utili
- Quando entra in vigore il decreto e se prima esistevano norme in materia
- Cosa sono le perdite occulte
- Come tutelarsi dalle perdite occulte
- La morosità per il pagamento dell’acqua nei condomini
- Può il gestore o l’amministratore togliere l’acqua ai morosi
- La solidarietà nel pagamento dell’acqua
- I contatori intelligenti che e allertano in caso di perdite occulte
- Contatori unici o individuali, se il gestore può imporli e pretendere la solidarietà nel pagamento delle fatture.
- Quale può essere la soluzione meno costosa per condomini e proprietari.
- La responsabilità dell’amministratore se i condomini rifiutano di adempiere agli obblighi del decreto legislativo 18/23