Condominio – se l’assemblea è da remoto l’avviso di convocazione è più “leggero” – Avv. Marco Ribaldone

Condominio – se l’assemblea è da remoto l’avviso di convocazione è più “leggero”

 

E’ noto che la c. d. legislazione emergenziale, legata alla pandemia da Covid 19, ha avuto un impatto anche sul diritto condominiale.

In particolare, nell’ottica di evitare gli assembramenti e i conseguenti contagi, il legislatore è intervenuto sulla modalità di svolgimento dell’assemblea, modificando l’art. 66 disp. att. cod. civ. per introdurre l’assemblea a distanza.

In questa sede si vuole riflettere sulla – apparentemente curiosa – circostanza che l’avviso di convocazione relativo a un’assemblea che si svolgerà da remoto deve contenere meno elementi rispetto al suo “gemello” relativo a un’assemblea in presenza.

 

Il dato normativo e i termini della questione

 

Il punto di partenza di questa riflessione è il testo dell’art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ.: “L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.

 

Ciò che balza agli occhi è che, in caso di assemblea in presenza, l’avviso di convocazione deve contenere tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire agli aventi diritto di partecipare, mentre in caso di assemblea da remoto non è così.

 

Una comparazione rende immediatamente evidente il concetto appena espresso:

  1. assemblea in presenza: l’avviso deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione
  2. assemblea da remoto: l’avviso deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, l’indicazione del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’indicazione “della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione”.

 

Nel caso sub a) l’avviso contiene tutte le informazioni necessarie: per partecipare, al condomino è sufficiente conoscere il giorno, il luogo e l’ora dell’assemblea.

Nel caso sub b), invece, non è così: conoscere il giorno, l’ora e la piattaforma digitale prescelta non è ancora sufficiente perché il condomino possa partecipare all’incontro.

Per tale partecipazione, infatti, occorre necessariamente un elemento ulteriore, costituito dai dati per l’accesso alla riunione in sede digitale.

 

E’ noto che, per accedere a una qualsiasi delle piattaforme più utilizzate [ZOOM, Teams, Google Meet, ecc.], si deve essere in possesso di un link (o invito) e, in taluni casi, anche delle credenziali di accesso.

Senza quanto sopra, conoscere la – per continuare a usare le parole dell’art. 66 disp. att. cod. civ. – “piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione” risulta del tutto inutile.

 

Considerazione finale

 

Non è dato capire il motivo che ha portato il legislatore a compiere questa scelta.

Non si ravvisa, infatti, alcuna “solida” ragione che giustifichi perché, nel caso di assemblea in videoconferenza, sia possibile che gli aventi diritto a partecipare ricevano gli elementi indispensabili all’esercizio di tale diritto in momenti distinti e successivi.

Si potrebbe ipotizzare che questa scelta sia stata motivata dal desiderio di agevolare il lavoro degli amministratori, sgravandoli dall’onere di predisporre il link alla stanza virtuale con un certo anticipo – per legge, il preavviso è di almeno cinque giorni – rispetto all’effettivo svolgimento dell’assemblea:

Si tratta, però, di una motivazione “debole”, verrebbe da dire addirittura inconsistente: è, infatti, nozione di comune esperienza che nulla osta a creare la stanza virtuale e il link per accedere ad essa con un certo anticipo. La cosa, anzi, risulta piuttosto agevole, al punto da rientrare nel “bagaglio culturale tecnologico” di qualsiasi operatore professionale.

 

Ciò che rileva, tuttavia, è che questa differenza è stata chiaramente voluta dal legislatore e questa incontrovertibile circostanza ha una immediata ed evidente conseguenza: mentre l’omessa indicazione di uno degli elementi essenziali per la partecipazione all’assemblea in presenza [giorno, luogo e ora] integra gli estremi di un vizio dell’avviso di convocazione e costituisce, per ciò stesso, una causa di invalidità dell’eventuale delibera, l’omesso inserimento nell’avviso di convocazione del link attraverso cui accedere alla piattaforma digitale scelta non ha alcuna conseguenza sulla validità della delibera.

 

Un ultimo spunto

 

Un’altra possibile spiegazione della differenza dianzi vista è che il legislatore abbia inteso sgravare l’amministratore dall’onere di predisporre un link alla stanza virtuale che, in concreto, si rivelerà del tutto inutile.

E’, infatti, nozione di comune esperienza che l’assemblea in prima convocazione va sempre deserta e che, quindi, il link per tale riunione sarebbe, in concreto, “sprecato”.

 

Si tratta di una spiegazione assai poco verosimile, che, tuttavia, induce a una riflessione interessante.

 

Si è visto che, nel caso di assemblee in videoconferenza, la convocazione ha una formazione – per così dire – alluvionale: dapprima arriva l’avviso di convocazione e in un secondo momento gli aventi diritto ricevono l’indicazione del link da usare per collegarsi.

E’, tuttavia, noto che, in astratto, detti aventi diritto devono essere chiamati alla riunione in prima convocazione e solo in subordine a quella in seconda convocazione.

 

La domanda che sorge spontanea è: quid iuris se l’avviso di convocazione è seguito dalla trasmissione del link utile solo per collegarsi all’assemblea in seconda convocazione, con omissione del link relativo alla prima convocazione?

In questo caso si configura uno dei – per usare le parole di Cass. SS. UU. 7.3.2005 n. 4806 – “vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea” e si ha, quindi, una causa di annullabilità della delibera?

 

A sommesso avviso di chi scrive la risposta può essere affermativa.

Se, infatti, è vero che il procedimento di convocazione di un’assemblea in videoconferenza ha – come detto – formazione alluvionale, è altrettanto vero che tutti i vari “passaggi” di tale procedimento devono essere regolari.

Nella fattispecie:

  1. l’assemblea è convocata in videoconferenza e l’avviso ex 66 disp. att. cod. civ. contiene solo l’indicazione della piattaforma digitale prescelta;
  2. ne viene che il link per partecipare deve essere trasmesso in un secondo momento e in tempo utile per tale partecipazione;
  3. poiché i condomini sono chiamati sia all’assemblea in prima convocazione sia all’assemblea in seconda convocazione, l’amministratore deve trasmettere loro il link per entrambe queste riunioni;
  4. in difetto, si avrebbe una compagine condominiale che è stata chiamata a partecipare all’assemblea in prima convocazione, ma non è mai stata posta nella effettiva possibilità di partecipare,
  5. quanto sub d) rientra a pieno titolo nella già citata categoria dei “vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea”, con la conseguenza che la delibera come sopra adottata in videoconferenza dall’assemblea in seconda convocazione ben potrebbe esser impugnata e annullata.
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