L’eliminazione delle barriere architettoniche deve essere vista nell’ottica della solidarietà condominiale – Avv. Marco Ribaldone

barriere architettoniche

Una recente pronuncia del Tribunale di Vicenza – è la n. 1370 del 1.7.2021, pubblicata in www.condominioweb.com del 24.8.2021 – fornisce il pretesto per alcune considerazioni in ordine agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla loro “lettura” alla luce del principio della c. d. solidarietà condominiale

 

I termini della questione

 

In via di estrema sintesi, può dirsi che il tema specifico è costituto dalla possibilità di far coesistere l’applicazione della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche con il rispetto dei diritti dei condomini sulle parti comuni.

Il caso concreto e specifico – che appare, tuttavia, anche paradigmatico e, quindi, idoneo a essere visto come una fattispecie di più ampio e generale “respiro” – è, in buona sostanza, questo:

  • in un condominio matura, in seno alla maggioranza, l’idea di installare un ascensore comune;
  • l’installazione di tale impianto è possibile;
  • tale possibilità, tuttavia, si accompagna necessariamente a un qualche “sacrificio” di alcune parti comuni, il cui godimento da parte dei condomini diventerebbe, all’esito dell’installazione, qualitativamente e/o quantitativamente meno agevole.

 

La domanda da porsi è semplice: si deve (e, se sì, come si può) affermare il diritto all’installazione di un ascensore quando il relativo intervento ha, come conseguenza, una siffatta diminuzione del godimento di parti comuni dell’edificio?

 

Considerazioni di carattere generale: il favor per il tema dell’eliminazione delle barriere architettoniche

 

Come correttamente evidenzia il Tribunale di Vicenza, l’eliminazione delle barriere architettoniche al fine di agevolare l’accessibilità degli edifici è stata, negli anni, oggetto di una condivisibile evoluzione giurisprudenziale “ispirata all’assetto normativo costituito dalle norme di legge ordinaria (…) ed ai valori costituzionali (diritto alla salute, tutela dei diritti fondamentali della persona)”.

 

Nel nostro ordinamento, del resto, è chiaramente individuabile un forte favor rispetto a questo tema, tanto del legislatore quanto della magistratura.

Sotto il primo profilo, basta pensare alla L. 9.1.1989 n. 13, adottata ormai ben trentadue anni fa, specificamente dettata in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, e alla più recente riforma del diritto condominiale, che ha introdotto – si tratta del nuovo art. 1120, secondo comma, n. 2), cod. civ. – un quorum deliberativo più facilmente raggiungibile per le innovazioni “che (…) hanno ad oggetto (…) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche”.

Si tratta sempre di normative che hanno lo scopo di rendere più agevole – e ipso facto di diffondere – l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Sotto il secondo profilo, si richiamano le molte pronunce (già esaminate su queste stesse pagine) che hanno portato ad allargare – estendendolo anche alle persone anziane – l’ambito di applicazione della normativa di settore e a superare il tema della necessaria – per tale applicazione – presenza in condominio di un disabile.

 

Considerazioni di carattere generale: la c. d. solidarietà condominiale.

 

In questo specifico ambito, interpreta un ruolo importante la c. d. solidarietà condominiale.

Si tratta di un condivisibile concetto di fonte giurisprudenziale, elaborato nel corso degli anni.

Essa consiste nel principio “secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale, che prescinde dall’effettiva dell’utilizzazione da parte di costoro degli edifici interessati” [così Cass. 28.3.2017 n. 7938. In senso conforme, tra le molte, si vedano Cass. 9.3.2017 n. 6129 e Cass. 5.8.2015 n. 16486. In epoca più recente si registra Cass. 26.11.2019 n. 30838, la cui massima lascia spazio a ben pochi dubbi: “Il principio di solidarietà condominiale impone di facilitare l’eliminazione delle barriere architettoniche”].

 

Considerazioni finali e di sintesi

 

A questo specifico riguardo, soccorre ancora la più volte citata pronuncia del Tribunale di Vicenza, le cui parole possono essere nuovamente “prese in prestito” per esprimere i concetti di fondo.

In definitiva e in conclusione, può dirsi questo:

  • l’installazione ex novo di un ascensore all’interno di un condominio costituisce un’innovazione ex artt. 1120 e 1121 cod. civ..

Sul punto, l’insegnamento della giurisprudenza è “solido”: per tutte, si veda Cass. 14.9.2017 n. 21339;

  • quando l’esecuzione del relativo intervento porta con sé una – queste le parole del Tribunale di Vicenza – “sfumata, ridotta ‘fruibilità’ di porzioni comuni dell’edificio” e questa è “indispensabile e inevitabile per l’installazione del manufatto”, allora “gli interessi in potenziale conflitto vanno valutati in un’ottica comparativa”;
  • questa comparazione deve avvenire “alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata” e nell’ambito della già vista solidarietà condominiale;
  • in questa prospettiva, la menzionata “sfumata, ridotta ‘fruibilità’ di porzioni comuni dell’edificio” assume “valenza recessiva” e non può, quindi, essere invocata per “giustificare il divieto dell’installazione del manufatto”;
  • l’unico caso di innovazione vietata resta – ai sensi dell’art. 1120, quarto comma, cod. civ. – quella degli interventi “che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.

 

Detto in parole molto più semplici: se l’installazione di un ascensore porta con sé una limitazione solo parziale e limitata del godimento delle parti comuni, i condomini non direttamente interessati a tale ascensore devono, comunque, accettare questa limitazione e, quindi, “sopportare” l’installazione dell’impianto.

Avv. Marco Ribaldone

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