Eugenia Parisi

La piscina e il campo da tennis condominiale avv. Eugenia Parisi per Condominio Solutions

 

Qualche condominio ha il privilegio di avere in dotazione – quale spazio per il godimento comune, per estensione interpretativa dell’art. 1117 Codice Civile – una piscina o un campo sportivo, per la maggior parte dei casi, per il gioco del tennis che, con la stagione estiva, vengono rimessi in funzione: ci proponiamo, quindi, di analizzare e riassumere – anche in considerazione della nuove normative sul distanziamento sociale anti-contagio da Covid 19 – modalità e termini di utilizzo di questi spazi comuni condominiali.

 

Le fonti

In primo luogo, per il loro corretto utilizzo, bisognerà rifarsi al singolo regolamento condominiale, per la verifica delle modalità di accesso, del numero consentito di ospiti, per le eventuali turnazione di utilizzo e quant’altro; tuttavia, vi sono alcune prescrizioni comuni che l’Accordo Stato-Regioni del 2003 ha demandato alle singole autorità amministrative che, successivamente, si sono dotate di linee guida nazionali tramite l’Accordo Interregionale del 2004, cui sono seguite le singole Leggi Regionali di recepimento; nell’attuale contingenza d’emergenza sanitaria, inoltre, occorre fare riferimento anche al Decreto Legge n. 33/2020, all’allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 ed al Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità Covid-19 n. 37/2020 che, innanzitutto, prevede l’adozione di un documento di analisi del rischio da sottoporre a ciascun fruitore dell’impianto.

 

Regole Anti-Covid 19

A scopo esemplificativo, tra le prescrizioni più significative da tenere in piscina, si riportano: a) l’obbligo di stabilire a priori il numero massimo di persone, previa prenotazione, in modo da poter sempre permettere, anche in acqua, la distanza minima di un metro; b) il posizionamento di ombrelloni e lettini di diversi nuclei familiari a distanza di almeno 1,5 metri; c) la predisposizione di un numero adeguato di contenitori per rifiuti con coperchio a pedale e dispenser di soluzioni disinfettanti per le mani; d) la sanificazione di tutte le attrezzature in dotazione ad ogni cambio di clientela; e) l’installazione di pannelli informativi contenenti le indicazioni governative ed il posizionamento della segnaletica orizzontale a garanzia del rispetto delle distanze; f) l’obbligo del bagnante di indossare la mascherina sino all’accesso in vasca, posizionandola in apposito sacchetto monouso da recuperare all’uscita.   

 

Le linee guida della FIT

Il tennis, per sua caratteristica, è lo sport individuale per eccellenza e la distanza fra i giocatori è il senso stesso di questo sport; tuttavia, anche nel campo condominiale, è consigliabile adottare i protocolli che la Federazione Italiana Tennis ha ritenuto di dover stilare per i circoli, specie per quello che riguarda le attività di accesso al campo e di riassestamento dello stesso al termine della sua fruizione. Oltre a tutto quanto già visto per la piscina, adattabile anche a questo caso, come ad esempio, l’affissione delle norme statali anti contagio e la predisposizione di dispenser, è d’interesse qui sottolineare alcune norme peculiari da far osservare ai condomini tennisti e ai loro eventuali ospiti: a) sanificare le racchette e le palline; b) portare in campo una bottiglia d’acqua personale da non scambiare con altri giocatori; c) non toccare le recinzioni prima di entrare in campo, né la rete; d) indossare un guanto sulla mano non dominante, ovvero quella con cui non regge la racchetta, oppure disinfettare le mani con gel idroalcolico frequentemente e, comunque, ad ogni cambio di campo; e) se possibile, giocare con palle nuove ed usare sempre la propria racchetta; f) al cambio campo, usare panchine ai lati opposti; g) al termine del gioco, salutare e ringraziare usando soltanto la racchetta, cambiare subito, se possibile, il nastro sul manico della racchetta e pulire e disinfettarsi immediatamente le mani.

 

Conclusioni

E’ certamente un apprezzabile vantaggio possedere questi servizi condominiali che, tuttavia, richiedono ingenti sforzi economici in tempi normali per l’obbligo di assumere un assistente bagnante munito di patentino, un responsabile dell’impianto e un eventuale manutentore dei campi; ancor più in tempi di pandemia, con tutta l’ulteriore attività da garantire, sopra esaminata. Inoltre, non si deve sottacere che per l’amministratore, in assenza della nomina assembleare o regolamentare di una diversa figura di responsabile degli impianti comuni per la ricreazione, i rischi di dover rispondere per omissioni, danni a condomini o a terzi ai sensi dell’art. 2051 Codice Civile, sono enormi e, pertanto, la soluzione più utilizzata è quella di affidarne la gestione a terzi.

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