Massimiliano Ferrari

DECRETO RILANCIO – POTENZIAMENTO DI ECOBONUS E SISMABONUS

L’art. 128 del D.L. Rilancio mira a incrementare gli incentivi nel settore edile potenziando le attuali detrazioni fiscali.
L’incentivo consiste nell’innalzamento dell’aliquota di detrazione al 110 % da ripartire in 5 anni, per le spese sostenute dal 1/7/2020 al 31/12/2021 in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

PROFILO SOGGETTIVO

La misura può essere fruita:
– dalle persone fisiche che detengono immobili al di fuori dell’esercizio di attività di impresa,
arti e professioni in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Quindi per espressa previsione normativa no su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale;
– dagli istituti autonomi case popolari per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
– dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Le tipologie di interventi agevolabili sono evidenziate dai commi da 1 a 6.
Il comma 1 prevede che il potenziamento della detrazione possa essere applicato:
– alle opere di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Detrazione prevista per ammontare massimo di € 60.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio;
– agli interventi su parti comuni di edifici per sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, con efficienza almeno di classe A, ivi inclusi
impianti ibridi e geotermici. Detrazione prevista per ammontare non superiore ad € 30.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio;
– agli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti clima invernale esistenti con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura acqua calda a pompa di calore.
Detrazione per ammontare massimo € 30.000. Il comma 2 estende il perimetro applicativo dell’agevolazione a tutti gli interventi dell’art. 14 D.L. 63/2013 a condizione che vengano realizzati congiuntamente a quelli elencati nel comma 1 (per cui esteso a tutti gli interventi in ambito ecobonus) Le agevolazioni di cui sopra per poter essere fruite devono soddisfare i requisiti minimi previsti dal MISE emanati in attuazione dell’art. 14 del D.L. 63/2013 e devono assicurare il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell’edificio o se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante attestato rilasciato da tecnico abilitato con dichiarazione asseverata.

Il comma 4 prevede l’applicazione del beneficio anche agli interventi legati al sismabonus (art. 16 del D.L. 63/2013).
L’esecuzione degli interventi previsti dai commi 1 e 4 permette di estendere l’applicazione dell’incremento della detrazione al 110% per le opere di:
– installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici per una spesa complessiva non superiore ad € 48.000 e comunque nei limiti di € 2.400 per ogni Kwh di potenza nominale dell’impianto;
– installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui al punto precedente (sempre con limite di spesa € 48.000 e nel limite di € 1.000 per ogni kwh di capacità di accumulo del sistema).
La fruizione del beneficio di queste due fattispecie è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi o altre forme di agevolazione previste dalla normativa europea (compresi i fondi di garanzia).
Importante: in luogo della fruizione del beneficio mediante detrazione in 5 anni, il contribuente può optare mediante istanza telematica da presentare all’Ade per:
– l’applicazione dello sconto in fattura
– la cessione del credito
Per modalità tecniche si rimanda a provvedimento attuativo di Agenzia Entrate

BONUS FACCIATE: ULTIMI AGGIORNAMENTI

Nei giorni scorsi tramite una pubblicazione, risposta n. 191, l’Agenzia delle Entrate torna ad affrontare problematiche legate alla disciplina del Bonus Facciate, sollecitata in tal senso dall’interpello presentato da un amministratore di condominio.
Breve premessa, ricordiamo che l’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.
Per “facciata esterna” si intende: involucro esterno visibile dell’edificio, la parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla
strada o da suolo ad uso pubblico.
Per “determinate zone” si vuole identificare le zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici. L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento, dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il Bonus Facciate:
– non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione
– non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi.
Nell’interpello in questione tra i quesiti avanzati dal professionista erano presenti i seguenti:
– possibilità di detrarre anche spese accessorie ai lavori
– il solo restauro dei balconi può rientrare nell’agevolazione
– momento di inizio lavori rispetto al momento del pagamento della spesa

Con riferimento alla prima parte, l’Agenzia precisa come anche le spese accessorie sostenute per l’esecuzione dei lavori possono essere agevolate: vengono citate a titolo esemplificativo le spese
per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei fluviali.
Il secondo quesito, invece, verte sulla possibilità di agevolare, anche le spese per il solo restauro di balconi, senza interventi sulle facciate e dove, invece, debbano essere effettuate opere di isolamento delle facciate, se anche queste possano essere agevolate.
Per entrambe le fattispecie la risposta data dalle Entrate è affermativa, precisando però che, nel caso in cui interventi sulle facciate che, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, le relative spese sono agevolabili se sono rispettati i requisiti minimi indicati nel decreto MISE 26/6/2015 (determinazione dei criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali, componenti l’involucro edilizio, indicati nell’allegato B alla tabella 2 del decreto del Mise 11/3/08. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.
Infine, la terza questione discussa è quella relativa all’ammissibilità al beneficio delle spese, sostenute nel 2020, per interventi già iniziati nel 2019, e se debba essere utilizzata una causale particolare nel bonifico.
Su tale aspetto l’Agenzia richiama il comma 219 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020, nel quale cita solo le “spese documentate, sostenute nell’anno 2020”, senza dare quindi rilevanza alcuna al
momento di inizio degli interventi. Un intervento iniziato nel 2019,risulterà agevolabile per la parte delle spese sostenute finanziariamente nel 2020, applicando il criterio di cassa.
Nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici, a rilevare è la data del bonifico effettuata da parte del condominio, indipendentemente da quando avviene la corresponsione della rata condominiale, da parte del singolo condomino.
Per le modalità di effettuazione del bonifico, si ricorda che il pagamento delle spese da agevolare dovrà avvenire mediante bonifico bancario o postale già predisposto ai fini dell’Ecobonus (DL 63/2013), oppure della detrazione prevista per interventi recupero patrimonio edilizio, indicando, se possibile, nella causale gli estremi della Legge 160 del 27/12/2019, oltre ai dati necessari come: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva
o, in alternativa, il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato disposto il pagamento.
Questa modalità è necessaria per non pregiudicare l’effettuazione dell’applicazione della ritenuta nella misura del 8%, elemento fondamentale per usufruire dell’agevolazione.

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