Il Decreto green pass 127/2021 riguarda anche il mondo del condominio e quindi, gli attori che gravitano attorno ad esso.
L’amministratore di condominio a seconda delle mansioni che svolge quotidianamente, viene configurato secondo la legge come:
Datore di lavoro: l’amministratore è tale se all’interno di un condominio è presente un dipendente, che sia un custode o un addetto alle pulizie
Responsabile acquisti: quando tratta con i fornitori
Committente: quando commissiona un appalto a un’azienda di manutenzione edile, ad esempio.
Mandatario: quando incarica ad un professionista, ad esempio un architetto, un incarico per eseguire un’opera intellettuale
In base alla figura con la quale viene inquadrato l’amministratore di condominio e, in base 3, comma 1 del Dl 127/2021 – che introduce l’articolo 9-septies nel Dl 22 aprile 2021, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 87/2021, prevede l’obbligo a chiunque lavori nel settore privato, di esibire su richiesta il green pass ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro – l’amministratore è obbligato ad esibire il green pass e anche a richiederlo.
Facciamo chiarezza, nel caso in cui l’amministratore richieda una prestazione nelle parti comuni come nel caso di un appalto, il controllo del green pass spetta al datore di lavoro dell’azienda commissionata e non a lui.
Nel caso invece in cui, l’amministratore riceva fornitori all’interno del proprio studio, è obbligato a richiedere la certificazione.
Nel caso in cui l’amministratore acceda al condominio, deve obbligatoriamente attenersi alle norme precauzionali ancora in vigore del Dpcm 2 marzo 2021. Quindi, indossare mascherina, da quella chirurgica a quella ffp3 sprovvista di valvola, guanti monouso o disinfettante cutaneo e mantenere le distanze dalle altre persone di almeno un metro.
L’amministratore di condominio dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni per non cadere in errore:
«il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge 127/ 2021».
Diverso invece da quanto sopra per quanto riguarda l’assemblea di condominio che si configura come riunione di lavoro e quindi, il certificato verde non è necessario ma sarà sufficiente solo rispettare le regole anticovid per gli incontri al chiuso.
A cura di Roberto Cardile