Condominio e sicurezza
Ing. Mariaconcetta Perazzo detta Grazia
Ingegnere Civile idraulico
Tra i temi tecnici di grande attualità e importanza per il futuro del condominio c’è di sicuro la sicurezza.
PERCHÉ: qualsiasi scelta deve essere compiuta nel rispetto della sicurezza delle persone, dei luoghi e dell’ambiente
Sicurezza in TRE grandi aree tematiche e legislative
Sicurezza antincendio: dpr 151/2011;
Sicurezza delle parti comuni in presenza di dipendenti: d.Lvo 81/08 e Dm 10/03/1998;
Sicurezza delle parti comuni in assenza di dipendenti: art 1130 comma 6 codice civile dm 10/03/1998.
Manutenzione e gestione sicura del condominio:
Gestione in 3 aree tematiche tecniche:
1) Sicurezza delle coperture e delle facciate
2) Sicurezza delle autorimesse e centrali termiche e canne fumarie
3) Sicurezza degli elementi strutturali esposti all’acqua e alle aggressioni esterne
Tutto questo si traduce in
SICUREZZA DELLE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO
VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE PARTI COMUNI
L’AMMINISTRATORE COME FIGURA DEL DATORE DI LAVORO E/O DEL COMMITTENTE
PARTI COMUNI VISTI COME AMBIENTE DI LAVORO E DI VITA
E’ necessario il rispetto del d. lvo 81/08 e smi e DM 10/03/1998 e art 1130 cc comma 6
Ovunque ci sia manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire , c’è lavoro di persone, deve essere messa al primo posto la loro sicurezza.
In tutti i casi c’è LA RESPONSABILITA’ del committente che lo incarica
IL DATORE DI LAVORO O COMMITTENTE DEI LAVORI ?
Art 18 titolo I : obblighi del datore di lavoro
Art 26 titolo I: Obblighi connessi ai contratti d’appalto e di somministrazione……
Art 28 titolo I : Redazione del documento di valutazione del rischio
L’AMMINISTRATORE …………..
ESISTE ALMENO 1 DIPENDENTE IN CONDOMINIO>>>>E’ DATORE DI LAVORO
NON CI SONO DIPENDENTI IN CONDOMINIO>>>> E’ COMMITTENTE
SE IN UN CONDOMINIO NON CI SONO DIPENDENTI
SI APPLICA ART 1130 COMMA 6 DEL CODICE CIVILE (tuttavia è bene seguire le linee guida delle normative vigenti italiane in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro)
Sicurezza degli elementi strutturali aggrediti dall’acqua ed agenti esterni
Le strutture esposte verso l’esterno devono essere costantemente curate attraverso il «giusto» intervento di manutenzione ordinaria entro i limiti di applicazione, oppure diventa manutenzione straordinaria.
Sicurezza degli impianti gas ed elettrici sia delle parti comuni che delle singole unità immobiliari>>>>>
VALUTAZIONE DEL RISCHIO COME INTERFERENZA: CIOE’ IL RISCHIO NE PROVOCA ALTRI CHE POSSONO AVERE EFFETTI PEGGIORI SUL RISULTATO
Fare una valutazione del rischio
Il parco dei condomini in Italia è enorme ed in condizioni di conservazione scadente
La casa viene considerata eterna e sempre giovane che non richiede cure
DOCUMENTI PER LA SICUREZZA DEL CONDOMINIO
1.Fascicolo del fabbricato
2.DVR sulle parti comuni
3.DUVRI
4.Piano di Emergenza
SICUREZZA ANTINCENDIO: DPR 151/2011
1. Centrali termiche oltre 116 KW e canne fumarie
2. Autorimesse oltre 300 m2
3. Altezza antincendio del fabbricato oltre 24m
SICUREZZA INCENDIO NEI CONDOMINI E RILASCIO DEL CPI (certificato di prevenzione incendi) D.P.R 01/08/2011 n 151
1) Centrali termiche condominiali oltre 116 kw attività da dichiarare n 74 ( A, B o C in base alla potenza del generatore)
SICUREZZA INCENDIO NEI CONDOMINI E RILASCIO DEL CPI (certificato di prevenzione incendi) D.P.R 01/08/2011 n 151
2) Autorimesse oltre 300 m2 attività da dichiarare n 75 ( A, B o C in base all’area coperta)
SICUREZZA INCENDIO NEI CONDOMINI E RILASCIO DEL CPI (certificato di prevenzione incendi) D.P.R 01/08/2011 n 151
2) Altezza antincendio del fabbricato oltre 24 m
Attività soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco: da dichiarare n 77 (A, B o C)
Di fondamentale importanza è la scelta degli elementi e materiali in fase di progetto in base al loro comportamento al fuoco:
1) REAZIONE AL FUOCO
2) RESISTENZA AL FUOCO
La scelta dei materiali nella riqualificazione della facciata e copertura assumono un importanza fondamentale per prevenire e gestire il rischio incendio, tanti isolanti utilizzati per realizzare i cappotti o coperture sono altamente combustibili
E’ necessario scegliere e verificare la resistenza al fuoco delle strutture orizzontali e verticali delle autorimesse, così come gli idonei sistemi impiantistici di spegnimento del fuoco in funzione del reale rischio incendio
Fondamentale importanza è prevenire la formazione dell’incendio più che gestirlo quando si verifica
REGOLA TECNICA DM 21/02/2017
E’ necessario scegliere e verificare la resistenza al fuoco delle strutture orizzontali e verticali delle centrali termiche, in funzione del reale rischio incendio ed i relativi sistemi di spegnimento dell’incendio Fondamentale importanza è prevenire la formazione dell’incendio più che gestirlo quando si verifica
Si applica il DM 12/04/1996 per prevenire
E’ necessario scegliere e verificare la resistenza al fuoco delle strutture orizzontali e verticali che compongono l’edificio, in funzione del reale rischio incendio ed individuare gli idonei sistemi di spegnimento degli incendi
Fondamentale importanza è prevenire la formazione dell’incendio più che gestirlo quando si verifica
Si applica il DM 25/01/2019 per prevenire in edifici nuova costruzione e DM 236 /1987 edifici esistenti
A seconda del grado di RISCHIO INCENDIO:
A
B
C
Le tipologie costruttive delle scale, delle vie di uscita, delle caratteristiche dei materiali cambiano come dimensioni e comportamento e resistenza al fuoco
Così come i sistemi attivi di spegnimento degli incendi DEVONO ESSERE PRESENTI MA LA TIPOLOGIA DIPENDE SOLO DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
Nb i nuovi edifici sono soggetti a questa regola tecnica se sono più alti di 12 m : SOLO QUELLI NUOVI non ANCHE GLI ESISTENTI DM 10 MARZO 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (S.O. n. 81 a G.U. del 7aprile 1998, n. 81) il Ministro dell’interno e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Visto il decreto legislativo 19marzo 1996, n. 242; Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609; In attuazione di quanto disposto dall’art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Non è un documento o un certificato che garantisce la sicurezza, ma il significato che viene percepito della sicurezza e come la si gestisce quotidianamente per ottenerli e mantenerli.