L’art. 1138 del codice civile stabilisce che il regolamento condominiale non possa vietare di tenere animali domestici; ciò anche se il regolamento è anteriore all’entrata in vigore della riforma del Condominio, vista la nullità sopravvenuta della clausola che impone il divieto.
Ad ogni buon conto il proprietario degli animali è tenuto a evitare che essi disturbino il riposo o le persone.
Gli animali possono essere portati in ascensore, a meno che non via sia un divieto contenuto nel regolamento o introdotto dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi.
L’ordinanza del ministro della Salute 6/8/2013 prevede che sia necessario:
a) usare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nei luoghi aperti al pubblico.
b) portare con sè una museruola, rigida o morbida
Queste disposizioni non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
In ogni caso se l’animale è molesto si può chiedere l’allontanamento al Giudice , ottenendo un provvedimento d’urgenza.
La Corte di Cassazione ha chiarito in ordine a miagolii, latrati e rumori vari che essi possono essere penalmente rilevanti se notturni e atti a disturbare in maniera diffusa più persone.
Infine non si possono tenere in casa esemplari di mammiferi e rettili selvatici o provenienti da cattività che, in particolare condizioni ambientali o comportamentali, possono avere effetti mortali o invalidanti per l’uomo.
E’ anche vietato tenere animali che, se non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all’uomo.
Avvocato Michela Arosio