L’amministratore di Condominio, anche se svolge la propria attività in forma associata, non è soggetto a dichiarazione di fallimento in quanto esercita un’attività intellettuale.
Se invece un condomino, esercente un’attività commerciale, viene dichiarato fallito, il Condominio può chiedere di essere ammesso al passivo del fallimento per le spese non versate; l’stanza può comprendere l’intero importo anche se l’immobile è di comproprietà del coniuge del fallito.
Peraltro le spese per la manutenzione ordinaria, straordinaria e quelle per le innovazioni hanno precedenza rispetto agli altri crediti del fallito (ossia hanno diritto di prededuzione), se divenuti esigibili durante la procedura fallimentare a seguito di emissione di decreto ingiuntivo (art.30 L.220/2012)
L’amministratore dovrà quindi depositare nella Cancelleria Fallimentare del Tribunale che ha dichiarato il fallimento del condomino, una domanda di ammissione al passivo (redatta nelle forme previste dall’art.93 della legge fallimentare) con allegato il decreto ingiuntivo.