Condominio – La condizione di procedibilità dell’avvenuto esperimento della mediazione è soddisfatta quando la mediazione stessa è stata effettiva

In alcune materie – tra queste, il condominio e quindi il diritto condominiale – è necessario, prima di avviare la causa civile, esperire il tentativo di conciliazione. Se questo non ha luogo, allora l’azione risulta non procedibile.

Si tratta di capire bene questo concetto e cioè di “mettere a fuoco” cosa debba intendersi con l’espressione “mediazione effettiva”.

A questo proposito appare particolarmente interessante una recente pronuncia del Tribunale di Lanciano che ha “messo a fuoco” alcuni punti fermi

 

I termini della questione

 

Schematicamente:

  • ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 “chiunque voglia esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio” deve “preliminarmente (…) esperire il procedimento di mediazione”;
  • la stessa disposizione prevede che l’esperimento di tale procedimento “è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”;
  • l’art. 8 D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 prevede, inoltre, che la “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione” possa essere valutata dal giudice investito della successiva causa civile, il quale può trarre da essa “argomenti di prova” ex art. 116, secondo comma, cod. proc.. civ.

 

La domanda da porsi, pertanto, è: quando la condizione di procedibilità può ritenersi soddisfatta?

 

Il ragionamento

 

Il tema è chiaro – e la risosta è agevole – quando le parti entrano in mediazione ex art. 8, primo comma, D. Lgs. 4.3.2010 n. 28, e tentano, nel corso di uno o più successivi incontri, di trovare una qualche composizione bonaria della lite che le vede contrapposte una all’altra. In questo caso, infatti, il procedimento di mediazione è stato senz’altro esperito e l’ordinamento non può pretendere di più dalle parti.

Il tutto acquisisce, per contro, un più “solido” margine di dubbio quando la mediazione “naufraga” in occasione del primo incontro. Di quello – per essere molto chiari – che viene abitualmente chiamato “incontro – filtro” e che è finalizzato esclusivamente a che le parti decidano liberamente e consapevolmente se impegnarsi nella mediazione oppure no.

Detto altrimenti (e continuando a ragionare per domande e riposte): se il primo incontro si risolve con il classico “nulla di fatto” – e, cioè, con la firma di un verbale negativo che “chiude” il procedimento – la condizione di procedibilità è soddisfatta?

La risposta astratta è lineare: se la mediazione è stata effettiva, allora la condizione è soddisfatta.

In concreto, questa risposta introduce a sua volta un’altra domanda: quando può ritenersi che la mediazione sia stata effettiva?

 

Non è certo necessario che le parti addivengano a un accordo: ove così fosse, la condizione di procedibilità sarebbe soddisfatta solo per quelle liti destinate – per effetto dell’intervenuto accordo – a non “trasformarsi” mai in cause. Il che sarebbe paradossale.

Parimenti, non è indispensabile che al primo incontro le parti entrino in mediazione. Si chiede, in realtà, qualcosa in meno: che vi sia stata la partecipazione effettiva e cioè non puramente formale, ma sostanziale.

 

Il supporto della giurisprudenza

 

Una rapida “carrellata”, senza alcuna pretesa di completezza:

  • Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale. La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre” (Cass. 27.3.2019 n. 8473);
  • affinché si consideri effettuata la condizione di procedibilità relativa all’obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, è necessario che davanti al mediatore si sia svolto un primo incontro tra le parti, con l’assistenza dei rispettivi difensori” (Cass. 5.7.2019 n. 18068);
  • E’ evidente che può esservi “incontro” solo se sono presenti tutte le parti ed è sicuramente onere della parte che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità di partecipare al primo incontro avanti al mediatore. Non vi è dubbio, peraltro, che (così come evidenziato dalla pronuncia del Tribunale di Firenze del 21 aprile 2015) “esperire una procedura non equivale ad avviarla, bensì a compiere tutto quanto necessario perché la stessa raggiunga il suo sito fisiologico, che, nel caso della mediazione, coincide, quantomeno, con il primo incontro avanti al mediatore e, se anche l’altra parte compare, con l’avvio dell’effettiva attività mediatoria”. Ciò implica, non solo la necessità della comparizione personale della parte istante – comparizione che è mancata nel caso di specie, risultando presente all’incontro fissato solo il procuratore di A.T. – sia l’individuazione dell’oggetto della domanda che dovrà essere oggetto della proposta del mediatore e di discussione tra le parti” (Tribunale Roma 17.4.2020 n. 6264);
  • Identificare la “mediazione” con l’incontro informativo è un errore grossolano. È la stessa legge infatti che definisce la mediazione come altro rispetto all’incontro informativo, che è una fase preliminare e propedeutica alla mediazione. Predicare che assolto all’incontro informativo, non volenti le parti entrare in mediazione, si debba considerare questa – contro la realtà – egualmente svolta, è un’assurdità logica e giuridica. Nell’incontro informativo, massime nella mediazione demandata, il mediatore svolge una funzione di modesto rilievo, posto che essendo già in corso la causa, le parti sono già state debitamente ed esaurientemente informate, per preciso obbligo di legge, dagli avvocati (e occorrendo dal giudice), che accompagnano e assistono obbligatoriamente le parti all’incontro, di tutto ciò che devono sapere sulla mediazione, al quale nulla può aggiungere il mediatore” (Tribunale Roma 23.2.2017).

 

La sentenza del Tribunale di Lanciano 30.5.2022 n. 208

 

Come accennato, in questo quadro generale si inserisce la pronuncia del Tribunale di Lanciano n. 208 del 30.5.2022, la quale ha il pregio di fare sintesi e dettare una sorta di “vademecum della mediazione effettiva”: “è richiesta l’attivazione del procedimento di mediazione, la scelta del mediatore, la convocazione della controparte; è richiesta la comparizione personale davanti al mediatore e la partecipazione al primo incontro, nel corso del quale la parte riottosa può liberamente convincersi di provare effettivamente e fino in fondo la strada della soluzione alternativa alla controversia”.

Il concetto è tanto chiaro quanto condivisibile: la mediazione può ritenersi effettivamente svolta – e, quindi, la condizione di procedibilità può ritenersi soddisfatta – quando la condotta delle parti è stata tale da poter dedurre realmente che esse abbiano effettivamente e seriamente provato a verificare l’esistenza di un minimo margine di manovra per provare a trovare un accordo di definizione bonaria della lite.

 

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