L’atmosfera si scalda, oggi è passato l’amministratore per sistemare il vetro rotto dai bambini col pallone e si è fermato a parlare con la bambina in carrozzina che gli chiedeva un po’ più di attenzione per il suo disagio e lui ha alzato le braccia.
Il nostro amministratore è una brava persona e anche sensibile ma, anche lui, fa quello che può.
Anche lui sa che al centro della normativa sulle barriere architettoniche vi è la tutela e la libertà di movimento.
Il diritto alla libertà di movimento riassume la capacità e la possibilità di accedere a uno spazio abitativo ad uso residenziale o in un contesto pubblico (scuola, ospedale, centro commerciale, etc.).
In Italia, la principale fonte normativa relativa alle barriere architettoniche è la Legge 13/1989, insieme al suo regolamento di attuazione, il Decreto Ministeriale D.M. 14 giugno 1989, n.236.
Quindi, occorre tenere conto di rampe di scale, ascensori e montascale ma non solo, bisogna tenere conto dell’aspetto umano che è di fondamentale importanza.
Inoltre, l’articolo 2 della Legge 13/1989, nel testo attualmente vigente, prevede, quale unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche, quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato (Trib. Milano 20 luglio 2021, n. 6312).
Certo, che l’amministratore di condominio ne ha di grattacapi, ma tutto è più facilmente risolvibile se si cerca insieme una soluzione, partendo dall’androne.