ANTENNA TELEVISIVA
In mancanza di un regolamento che lo vieti (che secondo la Corte di Cassazione può essere solo contrattuale, a pena di nullità della clausola), il condomino (o l’inquilino) può installare l’antenna televisiva sul lastrico solare, sul tetto, sulle parti di esclusiva proprietà.
Ovviamente le dimensioni dell’impianto non devono però essere tali da impedire agli altri condomini di fare pari uso della parte comune utilizzata per l’installare l’antenna.
Sempre nel rispetto della normativa circa l’uso delle parti comuni, l’antenna non deve alterare il decoro architettonico dell’edificio.
Se per l’installazione è necessario modificare le parti comuni, il condomino deve darne comunicazione all’amministratore, specificando le modalità di esecuzione dell’opera di intervento. L’assemblea, preso atto, può prescrivere con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresentino almeno 667 millesimi, specifiche modalità alternativa per le opere da eseguirsi o imporre cautele per la salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio (art.1122 bis c.c.). Così come l’assemblea può anche imporre all’interessato un’idonea garanzia per eventuali danni.
Tribunale e Corte d’Appello concordano sull’obbligo di consentire il passaggio nella propria unità immobiliare da parte del condomino che deve fare l’opera di installazione se l’intervento non è altrimenti possibile, ancorchè più gravoso economicamente.
La vendita dell’unità immobiliare non obbliga il condomino ad asportare l’antenna se essa verrà poi usata dall’acquirente.