QUADRO AC – AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
E’ inoltre compito dell’amministratore di condominio in carica, al 31 dicembre, comunicare annualmente all’Anagrafe tributaria l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati nell’anno solare, insieme ai dati identificativi dei fornitori. L’amministratore deve presentare, nella propria dichiarazione dei redditi, con modello Redditi, il “quadro AC-Comunicazione dell’amministratore di condominio”.
E’ inoltre compito dell’amministratore di condominio in carica, al 31 dicembre, comunicare annualmente all’Anagrafe tributaria l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati nell’anno solare, insieme ai dati identificativi dei fornitori. L’amministratore deve presentare, nella propria dichiarazione dei redditi, con modello Redditi, il “quadro AC-Comunicazione dell’amministratore di condominio”.
Tra i fornitori del condominio sono da comprendere anche gli altri condomìni, i consorzi, o enti di pari natura, ai quali il condominio abbia corrisposto nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.
Non devono essere comunicati:
- I dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- I dati, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultino, al lordo dell’iva, non superiori complessivamente a euro 258,23 per ogni singolo fornitore;
- I dati relativi alle forniture di servizi, che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme assoggettate a ritenute alla fonte, in quanto già comunicati attraverso la dichiarazione dei sostituti d’imposta presentata dal condominio (modello 770).
LAVORI SU PARTI COMUNI – ADEMPIMENTI FISCALI
I singoli condòmini possono godere delle detrazioni fiscali dall’Irpef per le seguenti spese sostenute sulle parti comuni degli edifici residenziali:
- Per interventi di recupero patrimonio edilizio
- Per interventi inerenti bonus verde
- Riqualificazione energetica
- Riduzione del rischio sismico
- Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici che hanno interessato le parti comuni condominiali
La disciplina delle detrazioni Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e quella per il risparmio energetico è stata più volte modificata nel tempo, con riguardo alla misura della detrazione e con riguardo al tetto massimo di spesa agevolabile.
Le detrazioni si applicano, pertanto, con regole diverse in base al momento di sostenimento della spesa.
Sono previsti specifici adempimenti a cura dell’amministratore di condominio.
Per consentire ai condòmini di usufruire delle detrazioni Irpef, è necessario che il condominio osservi le regole generali prescritte dalle relative normative (con riguardo alle modalità di pagamento, alla documentazione da conservare etc.).
Inoltre, l’amministratore del condominio deve rilasciare ai condòmini una certificazione contenente:
- L’attestazione di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge;
- L’indicazione della quota della spesa imputabile a ciascuna delle unità immobiliari possedute dal condomino, in base ai millesimi di proprietà.
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio stesso, con riferimento alle spese che danno diritto a detrazioni, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
Inoltre i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% (Superbonus), è necessario che comunichino all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto, in base a quanto previsto dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020. L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari: m.ferrari@ferrariassociati.com