Nei giorni scorsi tramite una pubblicazione, risposta n. 191, l’Agenzia delle Entrate torna ad affrontare problematiche legate alla disciplina del Bonus Facciate, sollecitata in tal senso dall’interpello presentato da un amministratore di condominio.
Breve premessa, ricordiamo che l’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.
Per “facciata esterna” si intende: involucro esterno visibile dell’e- dificio, la parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia su- gli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Per “determinate zone” si vuole identificare le zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici. L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento, dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il Bonus Facciate:
Non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
Non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli inter venti.
Nell’interpello in questione tra i quesiti avanzati dal professionista erano presenti i seguenti:
- Possibilità di detrarre anche spese accessorie ai lavori
- Il solo restauro dei balconi può rientrare nell’agevolazione
- Momento di inizio lavori ri- spetto al momento del pagamento della spesa
Con riferimento alla prima parte, l’Agenzia precisa come anche le spese accessorie sostenute per l’esecuzione dei lavori possono essere agevolate: vengono citate a titolo esemplificativo le spese per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei fluviali.
Il secondo quesito, invece, verte sulla possibilità di agevolare, anche le spese per il solo restauro di balconi, senza interventi sulle facciate e dove, invece, debbano essere effettuate opere di isolamento delle facciate, se anche queste possano essere agevolate.
Per entrambe le fattispecie la risposta data dalle Entrate è affermativa, precisando però che, nel caso in cui interventi sulle facciate che, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, le relative spese sono agevolabili se sono rispettati i re- quisiti minimi indicati nel decreto MISE 26/6/2015 (determinazione dei criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali, componenti l’involucro edilizio, indicati nell’allegato B alla tabella 2 del decreto del Mise 11/3/08. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto in- terministeriale 11 maggio 2018.
Infine, la terza questione discussa è quella relativa all’ammissibilità al beneficio delle spese, sostenute nel 2020, per interventi già inizia- ti nel 2019, e se debba essere uti- lizzata una causale particolare nel bonifico.
Su tale aspetto l’Agenzia richiama il comma 219 dell’artico- lo 1 della Legge di Bilancio 2020, nel quale cita solo le “spese documentate, sostenute nell’anno 2020”, senza dare quindi rilevanza alcuna al momento di inizio degli interventi. Un intervento iniziato nel 2019, risulterà agevolabile per la parte delle spese sostenute finanziariamente nel 2020, applicando il criterio di cassa.
Nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici, a rilevare è la data del bonifico effettuata da parte del condominio, indipendentemente da quando avviene la corresponsione della rata condominiale, da parte del singolo condomino.
Per le modalità di effettuazione del bonifico, si ricorda che il pagamento delle spese da agevolare dovrà avvenire mediante bonifico bancario o postale già predisposto ai fini dell’Ecobonus (DL 63/2013), oppure della detrazione prevista per interventi recupero patrimonio edilizio, indicando, se possibile, nella causale gli estremi della Legge 160 del 27/12/2019, oltre ai dati necessari come: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o, in alternativa, il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato disposto il pagamento. Questa modalità è necessaria per non pregiudicare l’effettuazione dell’applicazione della ritenu- ta nella misura del 8%, elemento fondamentale per usufruire dell’agevolazione.