L’assicurazione condominiale

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L’amministratore di Condominio, per poter stipulare un contratto di assicurazione avente ad oggetto lo stabile, deve avere l’autorizzazione dell’assemblea.

Ovviamente è utile confrontare più preventivi prima di decidere. Solo la maggioranza degli intervenuti (che rappresentano  almeno 500 millesimi da’ autorizzazione con il voto favorevole.

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Nel momento in cui un condomino subisce un danno, non può rivolgersi direttamente alla Compagnia assicuratrice. Deve avvisare l’amministratore, che a sua volta aprirà un sinistro.

Un modo di tutelarsi da parte dei condomini è quello di richiedere una copia del contratto con l’assicurazione all’amministratore. A volte la sottoscrizione della polizza risale ad anni prima e i massimali potrebbero essere inadeguati  prevedendo cifre oggettivamente diventate basse.

La richiesta di una copia della polizza può servire anche a sincerarsi del fatto che le ipotesi previste siano effettive. Nel caso si pensi che manchi qualcosa, si può provvedere a stipulare una polizza aggiuntiva. Una sovrapposizione che ad esempio non riguarda il caso di furto, il quale non rientra mai nelle coperture della polizza condominiale. Quindi questo può essere contrattato privatamente dal condominio il quale la ritenga utile.

Il premio per l’assicurazione va suddiviso tra i condomini in base ai millesimi di proprietà, a meno che un regolamento contrattuale non preveda un diverso criterio di ripartizione.

Se la Compagnia di Assicurazione chiede di aggiornare il premio, la decisione in merito rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione. Dunque, la maggioranza degli intervenuti all’assemblea può approvarli.

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