Animali in condominio – Avv. Michela Arosio

L’art. 1138 del codice civile stabilisce che il regolamento condominiale non possa vietare di tenere animali domestici; ciò anche se il regolamento è anteriore all’entrata in vigore della riforma del Condominio, vista la nullità sopravvenuta della clausola che impone il divieto.
Ad ogni buon conto il proprietario degli animali è tenuto a evitare che essi disturbino il riposo o le persone.
Gli animali possono essere portati in ascensore, a meno che non via sia un divieto contenuto nel regolamento o introdotto dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi.
L’ordinanza del ministro della Salute 6/8/2013 prevede che sia necessario:
a) usare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nei luoghi aperti al pubblico.
b) portare con sè una museruola, rigida o morbida
Queste disposizioni non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
In ogni caso se l’animale è molesto si può chiedere l’allontanamento al Giudice , ottenendo un provvedimento d’urgenza.
La Corte di Cassazione ha chiarito in ordine a miagolii, latrati e rumori vari che essi possono essere penalmente rilevanti se notturni e atti a disturbare in maniera diffusa più persone.
Infine non si possono tenere in casa esemplari di mammiferi e rettili selvatici o provenienti da cattività che, in particolare condizioni ambientali o comportamentali, possono avere effetti mortali o invalidanti per l’uomo.
E’ anche vietato tenere animali che, se non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all’uomo.

Tra le varie risposte segnaliamo:

Risposta 1:

Buongiorno
Grazie per l’informazione 
Ma nessuno parla di quanti cani si possono tenere in casa 
Gli appartamenti non sono canili e al disagio degli altri non ci pensa nessuno
Avere 3 4 5 cani in un appartamento è  rompere le scatole alla gente
Sopportare peli e schifezze nei piani sottostanti…..è disagio.
Ma pensiamo solo ai cani senza mettete regole precise per il vivere delle persone.
Le solite leggi. Ormai si proteggono gli animali non gli esseri umani e la gente deve subire.
Una amministratrice inferocita per leggi incomprensibili e ridicole
Chi ha la sfortuna di averli nell’appartamento sopra il proprio…cavoli suoi
Inchiniamoci ai cani chi se ne frega della gente…queste sono le regole assurde e indecenti dei condomini.
I proprietari di cani sanno di essere protetti dalle leggi e se ne fregano degli altri se non esistono normative serie e rigorose.
Si dice…andate dal giudice.
Ma di che cosa parliamo se i processi vanno avanti anni, con continui cambi di giudici per la stessa causa ed ogni volta ricominci a raccontare senza mai arrivare a una sentenza
Grazie buona giornata 
Studio Legale Arosio/Doni
Buongiorno,
comprendo il suo disappunto; a volte certe normative sono difficili da capire sino in fondo. Ad ogni buon conto vi è la possibilità di un proporre in Tribunale un ricorso in via d’urgenza ex art. 700 cpc; la causa dura poco e la prima udienza viene fissata a breve. Per di più si può sempre rivolgersi al Ufficio di Igiene, quando si teme che vi siano anche pericoli per la salubrità dell’ambiente.

Risposta 2:

In un reparto condominiale sono stati attribuiti a un Condómini costi di voci di spese in più non tenendo conto di cosa stabilisce il regolamento condominiale contrattuale la delibera va impugnata entro i trenta giorni o può essere fatto in qualsiasi momento o è nulla ? Grazie
Cordialità 

Studio Legale Arosio/Doni
Buongiorno,

la giurisprudenza in materia non è del tutto concorde. La maggioranza delle sentenze ritiene annullabile la delibera di ripartizione delle spese condominiali che, senza mostrare di voler modificare, in via generale ed astratta, i criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento, si limiti a violarli o disattenderli “in concreto” (così, ad esempio, Cass. civ., Sez. II, 16/04/2019, n. 10586).
Mentre un orientamento minoritario considera le delibere che, approvando una spesa, non applicano i criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento, anche senza avere alcuna intenzione di modificarli, incidano negativamente sui diritti individuali del singolo condomino e quindi sono nulle.

Risposta 6:

Buongiorno
Voi dite:
Gli animali possono essere portati in ascensore, a meno che non via sia un divieto contenuto nel regolamento o introdotto dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi

Osservazione:
Concordo sul fatto che non possono essere portati in ascensore se presente , tale divieto in un regolamento contrattuale mentre non credo che tale clausola sia valida se deliberata solo dall’assemblea con 500 mill e la maggioranza degli intervenuti o se presente in un semplice regolamento assembleare.

Vi ringrazio delle informazioni che mandate

Attendo riscontro

Studio Legale Arosio/Doni
Buongiorno,
ritengo invece che trattandosi di decisioni circa le modalità di utilizzo delle parti comuni la maggioranza indicata sia corretta.

Ringrazio del riscontro, mi permetto di aggiungere però che:

Alla luce della riforma del condominio, si può vietare di portare cani in ascensore?

Secondo una sentenza del tribunale di Cagliari, sentenza del 22 luglio 2016, il diritto di detenere animali in condominio si estende anche alla possibilità di trasportarli in ascensore. Non si può quindi obbligare il padrone del quadrupede a trasportare il proprio animale a piedi per le scale, avendo questi diritto a portarlo con sé anche dentro l’ascensore. Con conseguente nullità dell’eventuale regolamento che vieti tale possibilità.

Il tribunale di Monza, sentenza del 28 marzo 2017, ha affermato che è valida la clausola del regolamento di un condominio (ndr contrattuale suppongo ma non ho la copia della sentenza integrale) che ponga il divieto, con annessa sanzione pecuniaria, in caso di trasporto di cani in ascensore, ma con la precisazione che è da ritenere legittima la detenzione di animali domestici in casa.

Saluti

Studio Legale Arosio/Doni

Buongiorno,

come da Lei indicato si tratta di due sentenze di Tribunale e non di Corte di Cassazione.

Come ben saprà la legge prevede dei principi di massima, che poi ogni Giudice interpreta in base anche al caso di specie.

Cordiali saluti

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